D. DISPOSIZIONI FINALI

I soggetti beneficiari sono obbligati a:

  1. assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente Bando;
  2. assicurare che le attività previste da ciascun intervento vengano realizzate nei termini stabiliti dal presente Bando;
  3. assicurare che le attività siano realizzate in conformità alla documentazione/atti presentati a valere sul presente Bando in fase di domanda di partecipazione e che eventuali elementi di difformità siano stati preventivamente segnalati al Responsabile del procedimento e da questo autorizzati e comunque nel pieno rispetto delle previsioni del Bando;
  4. avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della presentazione e dell’ammissione della domanda;
  5. segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant’altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
  6. comunicare al Responsabile del procedimento eventuali successive modifiche apportate all’intervento in relazione alle quali il Responsabile del procedimento procederà eventualmente a trasmettere relativaautorizzazione;
  7. conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
  8. fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull’andamento delle operazioni, sul raggiungimento degli obiettivi, su richiesta della Città metropolitana di Milano;
  9. impegnarsi a rispettare i limiti di cumulo del contributo previsti dal presente Bando;
  10. collaborare ed accettare i controlli che la Città metropolitana di Milano e gli altrisoggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell’intervento.

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a mettere a disposizione, su richiesta della Città metropolitana di Milano, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’iniziativa finanziata.

Qualora il soggetto beneficiario non presenti la richiesta di liquidazione nei termini previsti per ciascun intervento, il diritto al contributo si intende decaduto.

Il beneficio sarà soggetto a decadenza qualora:

I funzionari di Città metropolitana di Milano possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti. La Città metropolitana di Milano può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario, anche ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023.

I controlli sono finalizzati a verificare:

Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data della comunicazione di ammissione al beneficio, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente Bando.

La Città metropolitana di Milano periodicamente effettuerà il monitoraggio delle assegnazioni e trasmetterà gli esiti a Regione Lombardia tramite interoperabilità.

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato sono individuati i seguenti indicatori:

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), potrà essere compilata una customer satisfaction mediante apposito link al sistema informativo regionale sia nella fase di adesione sia nella fase di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Il responsabile del procedimento per la Città metropolitana di Milano è il Dirigente Pro tempore del Settore politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità- Federico Ottolenghi.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e ss.mm.ii., i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo peril quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Ai sensi dello stesso codice si informa che tutti i dati personali che verranno trasmessi a Regione Lombardia tramite interoperabilità saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando. I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati con modalità manuale e informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione dei contributi previsti nel presente Bando pena la decadenza del diritto al beneficio.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano, nella persona del Dirigente pro tempore del Settore politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunitàFederico Ottolenghi con sede in Via Vivaio, 1-20122- Milano.

Il Responsabile del trattamento dei dati per Regione Lombardia è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

Copia integrale del presente Bando è pubblicato sul sito della Città metropolitana di Milano https://www.cittametropolitana.mi.it/lavoro/piano-metropolitano-per-loccupazione-deidisabili/Dote-Impresa/avvisi-dote-impresa e sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.
Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta alla casella doteimpresa@cittametropolitana.mi.it

Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso il Settore politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità della Città metropolitana di Milano.

L’accesso agli atti relativi al bando avviene con le modalità e i tempi previsti dalla L. 241/1990 e Titolo II, parteprima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.

  1. “Contributo/Agevolazione”: aiuto regionale/provinciale concesso in attuazione del presente Bando;
  2. “Bando”: il presente Bando, denominato “Dote impresa – collocamento mirato”, con i relativi allegati;
  3. “Impresa unica”: ai fini del regolamento (UE) n. 2831/2023, s’intende per impresa unica l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
    1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
    2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
    3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
    4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica;

  1. “Firma digitale o elettronica””: la firma digitale (“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basatasu un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlatetra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” ai sensi di quanto previsto all’art. 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) eCarta Regionale dei Servizi (CRS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita smart card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;
  2. “Soggetti beneficiari”: i soggetti beneficiari dell’agevolazione concessa a valere sul presente Bando, ossia le imprese private di cui al punto 3 del paragrafo A che, a seguito della presentazione della domanda vengono ammesse al contributo di cui al presente Bando;
  3. “Soggetti destinatari”: i soggetti destinatari degli interventi di cui al presente Bando, ossia le persone con disabilità, di cui alle lettere a) b) e c) del punto 4 paragrafo A;
  4. “Aiuti di stato”: i contributi concessi sulla base del presente Bando costituiscono aiuti concessi nel rispetto del Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimentoin particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione). in base al quale una impresa unica, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 300.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
  5. “Comunicazioni obbligatorie”: le comunicazioni obbligatorie (COB) sono quelle comunicazioni che tuttii datori di lavoro, pubblici e privati, devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 4 bis del D.lgs. 181/2000;
  6. “Sintesi o Sistema informativo”: il sistema informativo di Città metropolitana per la presentazione delle domande di contributo del presente Bando raggiungibile all’indirizzo https://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/Login_2.html
  7. “Cooperativa sociale di tipo B”: cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi come definito dall’art 1 lettera b) legge 381/1991 che disciplina le cooperative sociali;
  8. “Titolare del trattamento dei dati”: il Titolare del trattamento è "la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza" (art.4 L. 196/2003);
  9. “Responsabile del procedimento”: in base alla L. 241/90, è il Responsabile che opera all’interno della pubblica amministrazione a cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo.

Dal 1° gennaio 2024 è in vigore il Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti “de minimis”, che sostituisce il regolamento “de minimis” generale (UE) n. 1407/2013.

Il nuovo Regolamento prevede l’aumento del massimale a 300.000 euro per gli aiuti concessi a un’impresa unica, così come definita all’art. 2 dello stesso regolamento.

Il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari precedenti a partire dalla data di concessione dell’aiuto; il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni solari precedenti, non supera la soglia di € 300.000.

A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2024, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all’impresa unica dal 11/02/2021 al 10/02/2024.

L’aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuovaimpresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis”concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione èassegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. (UE) n. 2831/2023 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsatoo depositato in un conto bloccato gli aiutisui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedentedecisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo lanormativa statale vigente.

AI sensi dell’art. 5 del Reg. (UE) 2831 gli incentivi erogati nell’ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente.

Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per glistessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

I contributi:

In caso di accertate violazioni delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. n 2831/2023 il beneficio concesso sarà soggetto a decadenza.

Milano, 10/04/2024

Il direttore del settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità Federico Ottolenghi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)