I soggetti beneficiari sono obbligati a:
Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a mettere a disposizione, su richiesta della Città metropolitana di Milano, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’iniziativa finanziata.
Qualora il soggetto beneficiario non presenti la richiesta di liquidazione nei termini previsti per ciascun intervento, il diritto al contributo si intende decaduto.
Il beneficio sarà soggetto a decadenza qualora:
I funzionari di Città metropolitana di Milano possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti. La Città metropolitana di Milano può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario, anche ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023.
I controlli sono finalizzati a verificare:
Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data della comunicazione di ammissione al beneficio, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente Bando.
La Città metropolitana di Milano periodicamente effettuerà il monitoraggio delle assegnazioni e trasmetterà gli esiti a Regione Lombardia tramite interoperabilità.
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato sono individuati i seguenti indicatori:
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), potrà essere compilata una customer satisfaction mediante apposito link al sistema informativo regionale sia nella fase di adesione sia nella fase di rendicontazione.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
Il responsabile del procedimento per la Città metropolitana di Milano è il Dirigente Pro tempore del Settore politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità- Federico Ottolenghi.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e ss.mm.ii., i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo peril quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Ai sensi dello stesso codice si informa che tutti i dati personali che verranno trasmessi a Regione Lombardia tramite interoperabilità saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando. I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati con modalità manuale e informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione dei contributi previsti nel presente Bando pena la decadenza del diritto al beneficio.
Il titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano, nella persona del Dirigente pro tempore del Settore politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunitàFederico Ottolenghi con sede in Via Vivaio, 1-20122- Milano.
Il Responsabile del trattamento dei dati per Regione Lombardia è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.
Copia integrale del presente Bando è pubblicato sul sito della Città metropolitana di Milano
https://www.cittametropolitana.mi.it/lavoro/piano-metropolitano-per-loccupazione-deidisabili/Dote-Impresa/avvisi-dote-impresa e sul sito di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it.
Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta
alla casella doteimpresa@cittametropolitana.mi.it
Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso il Settore politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità della Città metropolitana di Milano.
L’accesso agli atti relativi al bando avviene con le modalità e i tempi previsti dalla L. 241/1990 e Titolo II, parteprima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica;
Dal 1° gennaio 2024 è in vigore il Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti “de minimis”, che sostituisce il regolamento “de minimis” generale (UE) n. 1407/2013.
Il nuovo Regolamento prevede l’aumento del massimale a 300.000 euro per gli aiuti concessi a un’impresa unica, così come definita all’art. 2 dello stesso regolamento.
Il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari precedenti a partire dalla data di concessione dell’aiuto; il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni solari precedenti, non supera la soglia di € 300.000.
A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2024, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all’impresa unica dal 11/02/2021 al 10/02/2024.
L’aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuovaimpresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis”concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione èassegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. (UE) n. 2831/2023 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsatoo depositato in un conto bloccato gli aiutisui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedentedecisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo lanormativa statale vigente.
AI sensi dell’art. 5 del Reg. (UE) 2831 gli incentivi erogati nell’ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente.
Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per glistessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
I contributi:
In caso di accertate violazioni delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. n 2831/2023 il beneficio concesso sarà soggetto a decadenza.
Milano, 10/04/2024
Il direttore del settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità Federico Ottolenghi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)